Opinion EBA sulle modifiche al regime transitorio dovute all’introduzione dell’IFRS 9

Lo scorso 6 marzo 2017 l’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato sul proprio sito un’opinione sul tema degli effetti da regime transitorio connessi alla introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Il documento affronta un tema che era stato sollevato con la pubblicazione – nello scorso mese di novembre 2016 – da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) al fine di introdurre un regime transitorio per “mitigare” gli effetti derivanti dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9, a partire dal 1 gennaio 2018 (data di FTA del principio).

La Commissione Europea, in particolare, proponeva di neutralizzare (a far data dal 1 gennaio 2019 e per i successivi 5 anni) a quote decrescenti (partendo dal 100%)  gli effetti connessi alla prima applicazione delle disposizioni in materia di impairment contenute nell’IFRS 9: nella visione della Commissione, tali effetti si ragguaglierebbero alla somma delle rettifiche di valore contabilizzate a partire dal 1.1.2019 sulle esposizioni creditizie (per cassa e fuori bilancio) classificate negli stage 1 e 2.

In risposta alla anzidetta proposta, all’interno della sua Opinion l’EBA riafferma la propria posizione con riferimento ai temi di seguito elencati.

Approccio “statico” vs approccio “dinamico”

L’approccio proposto dalla Commissione Europea è di tipo “dinamico”, in quanto prevede l’applicazione delle “percentuali applicabili” decrescenti al saldo delle rettifiche di valore complessive riferite alle esposizioni appartenenti agli stage 1 e 2 ed in essere alle rispettive date segnaletiche (ovviamente all’interno del periodo transitorio considerato). In risposta, l’EBA ritiene più appropriato un approggio di tipo “statico”, ovvero basato sul calcolo degli effetti da IFRS 9 alla data di prima applicazione del principio contabile (1.1.2018) e alla successiva “spalmatura” (in base alle percentuali applicabili) di tale importo lungo il periodo transitorio, senza quindi la necessità di provvedere a successivi ricalcoli delle rettifiche di valore complessive in essere.

L’EBA nutre, inoltre, perplessità sulla scelta di considerare, quale misura dell’impatto da IFRS 9 l’intero ammontare delle rettifiche di valore complessive calcolato sulle esposizioni appartenenti ai primi due stage: tale importo include, infatti, anche una quota delle rettifiche già contabilizzate in precedenza sotto IAS 39 e non riflette, pertanto, il reale impatto prodotto dall’applicazione dei nuovi criteri di stima introdotti dall’IFRS 9: il rischio, pertanto, è che il CET 1 degli intermediari benefici (ingiustamente) della riattribuzione di accantonamenti pregressi.

Ambito di applicazione del regime transitorio

La Commissione Europea si è limitata a prevedere un regime transitorio per i soli impatti prodotti dalla applicazione delle disposizioni dell’IFRS 9 in materia di impairment: pur nella consapevolezza (rafforzata dai risultati della prima indagine condotta nel 2016 dalla stessa EBA) che gli impatti maggiori saranno proprio quelli connessi alle maggiori rettifiche di valore che gli intermediari saranno chiamati a rilevare per effetto dell’applicazione dei criteri di stima delle ECL, l’EBA invita a tenere in considerazione anche tutti gli altri potenziali effetti (negativi, ma anche positivi) legati alla FTA dell’IFRS 9 (ad esempio quelli connessi ai criteri di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari).

In nessun caso, comunque, dovrebbe essere consentito di neutralizzare completamente gli effetti da FTA nel primo anno di applicazione del principio contabile (mediante ricorso alla percentuale del 100%): l’EBA suggerisce quindi di prevedere percentuali decrescenti dall’80% al 20% nel periodo 2018-2021.

Obbligatorietà o discrezionalità del regime transitorio

La Commissione Europea aveva proposto di rimettere alla libera scelta degli intermediari se avvalersi o meno del regime transitorio: l’EBA ritiene invece che debba essere garantita la massima omogeneità di applicazione delle anzidette disposizioni e, per tale ragione, invita a considerare obbligatorio il regime transitorio per l’IFRS 9, lasciando agli intermediari la scelta di rinunciarvi integralmente e solo a partire dal primo anno (in sostanza, non sarebbero ammessi “ripensamenti” successivamente al 1.1.2018).

Accantonamenti specifici o generici?

Uno dei temi strettamente legati all’introduzione dell’IFRS 9 è il trattamento prudenziale delle rettifiche di valore su crediti: il CRR dispone infatti che – per gli intermediari che adottano il metodo standardizzato per il rischio di credito –  le rettifiche di valore generiche (GCRAs) non debbano essere portate a deconto del valore delle esposizioni (ai fini del calcolo delle RWA), bensì possano essere computate nel Tier 2 fino al limite dell’1,25% del totale delle RWA dell’intermediario: tenuto conto della definizione di GCRA fornita dal Comitato di Basilea, l’EBA ritiene che, parimenti a quanto accadeva con lo IAS 39, tutte le rettifiche di valore riconosciute in applicazione dell’IFRS 9 debbano essere considerate come specifiche (SCRAs) e non generiche e non possano, quindi, essere assoggettate al predetto trattamento prudenziale (ma debbano, al contempo, essere portate in diminuzione alle esposizioni cui si riferiscono ai fini del calcolo delle RWA).

 

Entro l’anno è attesa la versione definitiva del Regolamento che modificherà il CRR introducendo il regime transitorio per l’applicazione dell’IFRS 9 e si vedrà se ed entro quali limiti la Commissione avrà recepito le indicazioni formulate dall’EBA nella sua Opionion.

In calce all’articolo si riportano i link al materiale richiamato nello stesso.

Andrea Cappelli

Opinion EBA sul regime transitorio dell’IFRS 9 (file pdf)

Proposta della Commissione Europea alla introduzione di un regime transitorio per l’IFRS 9 (link esterno)